La pubblicazione di questo articolo, tratto da Caccia 2000 Dicembre 2010, Organo d´Informazione dell´Associazione Cacciatori Bellunesi, ci è stata gentilmente concessa dal Sig Sandro Pelli, Presidente di ACB, che cordialmente ringraziamo.
La legge pone, in base alla loro tipologia, dei limiti quantitativi al numero di armi che si possono detenere.
Certi tipi di armi possono essere detenute in numero illimitato, per
altre esistono delle precise limitazioni ai quantitativi che i privati
cittadini possono avere. Prima di acquistare armi, pertanto, è bene preventivamente essere informati sul limite numerico consentito per le stesse.
Il privato cittadino può detenere, se regolarmente denunciate, le seguenti armi comuni da sparo: un
numero illimitato di fucili da caccia, sei armi classificate per uso
sportivo, tre altre armi comuni da sparo, otto armi antiche. In
particolare per queste ultime, come abbiamo appena visto, è possibile
detenere, mediante denuncia, otto armi antiche: chi intende possederne
un quantitativo maggiore deve ottenere licenza di collezione per armi antiche,
rare o artistiche. Questo documento ha carattere permanente (non deve
essere rinnovato) e non è soggetto ad alcun tipo di tassa; non vi sono
limiti al numero di armi che possono essere inserite nella licenza di
collezione.
Anche la detenzione di munizioni e polveri è soggetta a precise limitazioni: esistono, infatti, precisi limiti al numero delle munizioni detenibili: 200 cartucce per pistola o revolver e 1500 cartucce da fucile da caccia (art. 97 del Regolamento T.U.L.P.S.). Per
detenere regolarmente queste munizioni è necessario denunciare il
possesso, cioè indicare, nella denuncia delle armi, anche la quantità e
la specie delle cartucce possedute (art. 58 del Regolamento T.U.L.P.S.).
Una recente circolare del Ministero dell’Interno, seguendo l’indicazione giurisprudenziale, ha chiarito che devono essere denunciate solo le variazioni in aumento del quantitativo di cartucce,
mentre non c’è l’obbligo in caso di diminuzione delle munizioni
possedute. In altre parole: se possiedo un certo numero di cartucce e le
sparo, non debbo denunciare la variazione. Ugualmente posso
riacquistare lo stesso quantitativo che ho consumato, senza bisogno di
dover denunciare l’avvenuto acquisto di munizioni che mi sono servite
per reintegrare la quantità precedentemente posseduta, fino al
raggiungimento del numero massimo che ho denunciato.
Nel caso si abbiano armi denunciate, è possibile detenere fino a 1000 cartucce caricate a pallini per fucile da caccia senza bisogno di denuncia (art 26 L. 10/75); queste 1000 cartucce rientrano però nel limite delle 1500 detenibili.
La legge prevede la possibilità di detenere, mediante denuncia, fino a 5 kg di polvere da sparo;
bisogna però considerare che, ai fini del raggiungimento di questo
plafond, la polvere detenuta sciolta fa cumulo con quella contenuta
nelle cartucce possedute.
La legge prevede espressamente che possa essere detenuto un numero illimitato di bossoli innescati, senza obbligo di denuncia.
Vengono poste talune limitazioni (art. 2, 4° comma L. n. 110/75) alle munizioni utilizzabili nelle armi comuni da sparo; non
possono, in ogni caso, essere caricate con pallottole a nucleo
perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione,
auto propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze
stupefacenti, tossiche o corrosive. |
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